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Instabilità del diritto e vulnerabilità digitale

Componenti
Descrizione
Il progetto si propone di sviluppare in modo squisitamente interdisciplinare e convergente due filoni di ricerca per giungere all’obiettivo finale di definire in modo univoco e uniforme il concetto di vulnerabilità digitale quale macrocategoria giuridica nelle lingue veicolari della UE (inglese, francese e tedesco) e valutare se attraverso la sua applicazione si possa allo stesso tempo fornire un’adeguata base di tutela del soggetto umano rispetto all’avvento dell’IA forte e evitare bolle giuridiche aventi ricadute sull’economia. L’era della mediatizzazione e del machine (deep) learning impone una non più rinviabile riflessione collettiva, condivisa e interdisciplinare nell’ambito delle scienze umanistiche, sociali, economiche e giuridiche. L’Intelligenza artificiale (IA) che si diffonde in modo rapido e pervasivo, sta riconfigurando le relazioni tra poteri, i modelli di organizzazione sociale e i rapporti interindividuali. Rispetto ad una prima fase, in cui i pubblici poteri ad ogni livello e latitudine hanno lasciato libertà di sperimentazione tecnologica ed espansione commerciale, gli effetti distorsivi della rivoluzione digitale hanno progressivamente costretto i decisori politici ad intervenire dapprima con normative verticali, ossia focalizzate su singoli settori (ad es. copyright, audiovisivo, tutela contro il terrorismo), poi a modificare la geometria verso una regolamentazione orizzontale, ossia per principi generali. Anche rispetto a questa ultima fase: inizialmente, con il GDPR l’approccio normativo è stato di tipo sostanziale, con gli ultimi Digital Services Act e Digital Markets Act la regolamentazione si basa piuttosto su procedure. Il progressivo abbandono dell’approccio neoliberista al digitale in Europa ha frustrato le aspettative degli attori economici che vi facevano affidamento. L’instabilità dell’assetto del diritto si è rivelata come una sorta di ‘legal bubble’ (al pari delle ben note bolle speculative), il cui esempio concreto è offerto dalla commercializzazione dei dati personali prima del cambio di rotta con il GDPR (2022, Giraudo). Ci si deve domandare, allora, se lo sforzo normativo delle istituzioni europee, appena culminato con i Digital Acts, non si riveli esso stesso ‘fragile’ rispetto alle proiezioni future dell’innovazione tecnologica e se non stia dando luogo a sua volta ad un’altra bolla giuridica. Il pensiero corre all’intelligenza artificiale forte, che ha in sé tutte le caratteristiche di una mente umana, con capacità di pensiero, ragionamento e giudizio e che costituisce la prossima frontiera dell’innovazione digitale. Prima al mondo, la UE ha predisposto una proposta di regolamento dell’IA, che però affronta il tema nuovo con strumenti classici, riferendosi all’IA come semplice prodotto. Ciò solleva il dubbio che nel settore le bolle giuridiche possano susseguirsi.
Ultimo aggiornamento 14 Settembre 2024 a cura di Ilaria Baldini
