ACCESSO CIVICO
Accesso civico semplice
Per diritto di “accesso civico semplice”, disciplinato dall’art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si intende il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale pur avendone l’obbligo ai sensi del citato decreto.
La richiesta di accesso civico semplice va presentata per iscritto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), non necessita di motivazione, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la pubblicazione e deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono.
Per la presentazione della richiesta è possibile compilare l’apposito modulo sotto riportato.
L’istanza di accesso civico semplice può essere recapitata:
- di persona o tramite proprio delegato all’Ufficio Legale, con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Istituto;
- mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@studigermanici.it;
- mediante PEC all’indirizzo iisg@pec.studigermanici.it, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del richiedente, ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;In caso di istanza di accesso con firma autografa su supporto cartaceo, la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se accompagnata da copia di un valido documento di identità del richiedente. In caso di istanza di accesso firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato, ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., non è necessario allegare un documento di identità personale.
Il procedimento di accesso civico semplice deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente.
In caso di diniego, ritardo o mancata risposta entro i termini da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, c. 9-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i., individuato nel Direttore Amministrativo, il quale conclude il procedimento di accesso civico semplice entro i termini di cui al c. 9-ter del citato art. 2.
A fronte dell’inerzia del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) secondo quanto disposto dal Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Modulo di richiesta di accesso civico semplice
Accesso civico generalizzato
Per diritto di “accesso civico generalizzato”, disciplinato dall’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si intende il diritto di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all’art. 5-bis del citato decreto.
Attraverso l’attuazione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, l’Istituto intende favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; tutto ciò in un’ottica di libertà di accesso alle informazioni – cosiddetta “Freedom of Information Act” (FOIA) – quale diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
La richiesta di accesso civico semplice va presentata per iscritto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), non necessita di motivazione, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede l’accesso, specificando altresì la modalità di accesso (mediante mera presa visione ovvero ricezione di copia) e deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono.
Per la presentazione della richiesta è possibile compilare l’apposito modulo predisposto dall’Istituto sotto riportato.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere recapitata:
- di persona o tramite proprio delegato all’Ufficio Legale, con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Istituto;
- mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@studigermanici.it;
- mediante PEC all’indirizzo iisg@pec.studigermanici.it, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del richiedente, ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;In caso di istanza di accesso con firma autografa su supporto cartaceo, la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se accompagnata da copia di un valido documento di identità del richiedente. In caso di istanza di accesso firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato, ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., non è necessario allegare un documento di identità personale.
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, sia in caso di accoglimento, sia in caso di diniego, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Avverso il diniego totale o parziale o la mancata risposta entro i termini previsti, il richiedente, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione presentata, possono avanzare richiesta di riesame al Direttore amministrativo, il quale decide entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.
Avverso la decisione, il richiedente, ovvero i controinteressati, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato
Registro degli accessi
Ultimo aggiornamento 17 Novembre 2023 a cura di Roberto Tatarelli